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Ordinanza — n. 39067/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural error and non-justifiable factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39067/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alfano Stefano inadmissible, ordering him to pay costs. The court found the first ground for appeal manifestly unfounded because the appellant ignored the citation date for interruption of prescription, and the second ground was rejected as it constituted generic factual complaints not permitted in a legality proceeding. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the underlying case.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a ground is manifestly unfounded due to a failure to consider the correct date for legal effects, or if it consists of generic factual complaints that do not justify a review in a legality proceeding.

Parole chiave

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inadmissible appeal interruption prescription legality proceeding generic factual complaints citation date error Court of Cassazione criminal procedure code motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 363-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO STEFANO nato a LACCO AMENO il 03/05/1985 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ALFANO STEFANO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ih provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo è manifestamente infondato (ai fini della interruzione della prescrizione in grado di appello il ricorrente non ha considerato la citazione per il relativo giudizio, per la quale rileva la data di emissione del decreto e non quella della sua notifica); mentre il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da generiche doglianze di mero fatto in tema di trattamento sanzionatorio, benché la sentenza risulti motivata sul punto adeguatamente e' in modo manifestamente non viziato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 09 2021. Il Consigli ensore Il Pre identé Ersili Calva es Angel tanzo ZD S i l'ATA z IL CANC