Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints lacking legal argumentation and insufficient criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Maria Rosaria Pesce inadmissible, ordering her to pay the costs. The appellant challenged a second-instance decision regarding the classification of facts and sentencing, but the court found the arguments lacked necessary legal critique. The lower court's reasoning was deemed adequate and non-illogical, so the appeal was rejected for failing to meet the strict requirements of a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists merely of complaints on facts without a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, or if the lower court's reasoning is sufficient and non-illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARIA ROSARIA nato a NAPOLI il 29/06/1969 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di PESCE MARIA ROSARIA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo da mere doglianze in punto di fatto e non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base ,della decisione impugnata (quanto alla motivazione sul diniego della derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, si veda a pp. 2-3 la adeguata, corretta e non manifestamente illogica motivazione, che ha anche esaminato le deduzioni difensive sul punto); mentre il secondo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (PP. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/9/2021. Il Consigli te estensore Il Pres ente » Ersilia kaanese Angelo stanzo TATA RE