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Ordinanza — n. 39064/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39064/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39064/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAUCH ELLA ANTONIO nato a FORMIA il 24/05/1970 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; a Letto il ricorso proposto nell'interesse di SAUCHELLA ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, perché la Corte di appello ha correttamente escluso la configurabilità del reato di favoreggiamento con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151), anche considerando l'elemento psicologico dell'agente (per tutte, Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Rv. 276571), e ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti non censurabili in questa sede la richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., mentre il ricorrente formula rilievi meramente oppositivi a tali conclusioni, critiche di mero fatto, nonché doglianze generiche rispetto alla motivazione (come nel caso della istanza di revoca del sequestro della somma di danaro, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39064/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151), anche considerando l'elemento psicologico dell'agente (per tutte, Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Rv. 276571), e ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti non censurabili in questa sede la richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., mentre il ricorrente formula rilievi meramente oppositivi a tali conclusioni, critiche di mero fatto, nonché doglianze generiche rispetto alla motivazione (come nel caso della istanza di revoca del sequestro della somma di danaro, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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favoreggiamento imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze complicità in sottrazione d'imposta corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
276571), e ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti non censurabili in questa sede la richiesta di applicazione dell'art. 114 cod.
art. 616 cod. proc. pen
6 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAUCH ELLA ANTONIO nato a FORMIA il 24/05/1970 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di SAUCHELLA ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, perché la Corte di appello ha correttamente escluso la configurabilità del reato di favoreggiamento con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151), anche considerando l'elemento psicologico dell'agente (per tutte, Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Rv. 276571), e ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti non censurabili in questa sede la richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., mentre il ricorrente formula rilievi meramente oppositivi a tali conclusioni, critiche di mero fatto, nonché doglianze generiche rispetto alla motivazione (come nel caso della istanza di revoca del sequestro della somma di danaro, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 9 2021. Il Consiglie tensore Il Pr dente Ersilia ese Angel o tanzo r D C ,',.9CELLF.P i/A 29 @_19 zou CANCE LIERE. ESS'EIt