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Ordinanza — n. 39061/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as grounds are not permitted under Article 448.2-bis of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39061/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds cited against the plea bargain sentence were not permitted by law. The appellant, Garofalo Stefania, challenged the first-instance judgment on issues including legal qualification of facts, sentencing motivation, and procedural errors, relying on specific precedents. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code strictly limits admissible grounds for appeals against plea agreements, thereby rejecting all arguments and ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if the grounds do not fall within the exhaustive list of permitted objections, as the law strictly restricts review of such judgments to ensure the integrity of the plea system.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Criminal Procedure Code de plano inadmissibility sentencing review limits soppressione di prestazioni d'invalidità motivi di cassazione motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di GAROFALO STEFANIA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
254980); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
(tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez.
art. 129 cod. proc. pen
(tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez.
art. 616 cod. proc. pen
254980); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265
pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265; per la erronea qualificazione giuridica del fatto, Sez.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
272265; per la erronea qualificazione giuridica del fatto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; per la censura della motivazione sulla pena, Sez.
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509
281116; per la censura della motivazione sulla pena, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez.
Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Rv. 254980
276509; Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Rv. 254980); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO STEFANIA nato a ISERNIA il 19/02/1975 avverso la sentenza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di GAROFALO STEFANIA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265; per la erronea qualificazione giuridica del fatto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; per la censura della motivazione sulla pena, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Rv. 254980); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0929(2021. Il Consigliere' estensore , Il Pre7 1ente Ersilia C ese Angelqt Costan