Criminal appeal dismissed for vague complaints lacking specific factual connection to the lower court's drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonante Davide De Bartolomeo inadmissible due to the vagueness of his legal complaints. The appellant argued for acquittal based on unassessed circumstances, but the court found his grievances were merely stereotyped statements without specific factual links to the lower court's findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: Appeals based on vague or stereotyped complaints lacking a specific factual connection to the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARTOLOMEO ANTONANTE DAVIDE nato a TARANTO il 11/10/1998 i. Lk-Cerz avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello(di Taranto ha confermato la condanna—dlAntonante jIIDe Bartolomeo per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti. Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consiglie ore Il PreleØte E