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Ordinanza — n. 39058/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence as grounds are inadmissible under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39058/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Eddaraj Hichame against a Milan court plea bargain sentence inadmissible. The court ruled that the specific grounds raised by the appellant do not fall within the permissible categories for challenging a plea bargain judgment under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds; appeals based on other arguments are inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal criminal procedure code de plano dismissal Italian Supreme Court motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di EDDARAJ HICHAME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
(tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez.
art. 616 cod. proc. pen
272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265
pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDARAJ HICHAME nato il 17/08/2000 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdet-e-aceistrelle-pertt udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di EDDARAJ HICHAME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consiglie e estensore Il PreAde