Italian court dismisses appeal for calumny as mere reiteration of lower court arguments without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it was a mere reiteration of arguments already fully evaluated by the Court of Appeal. The appellant argued that the conviction for calumny lacked material and psychological elements due to insufficient evidence regarding the alleged misappropriation of funds. The court rejected this, noting the lower court's detailed reasoning on the factual chain and the appellant's alternative version lacked corroborating evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it constitutes a mere reiteration of arguments already fully evaluated by the appellate court, provided the lower court's reasoning is not manifestly illogical and the appellant offers no new evidence to substantiate their alternative factual version.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZESE PAOLO nato a TRANI il 25/08/1950 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Paolo /Th Abruzzese per il reato di calunnia. Per mezzo del difensore, l'imputato impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta della fattispecie di cui all'art. 368 cod. pen., per carenza degli elementi materiale e psicologico degli elementi strutturali del reato.
Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice di appello pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado. In presenza della argomentata motivazione sulla sussistenza dei fatti, dei quali il ricorrente fornisce una versione alternativa priva di elementi di riscontro, la Corte di merito è pervenuta alla conferma della sentenza impugnata valorizzando la concatenazione, sul piano degli eventi, del mancato pagamento dell'assegno e del saldo delle spettanze dovute al prenditore che, a detta dell'imputato, se ne sarebbe appropriato casualmente.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consiglier stensore Il Pres)4ente Emilia Anna Gior Ange Costanzo