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Ordinanza — n. 39055/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence as grounds are inadmissible under Article 448.2-bis of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39055/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Iannone inadmissible de plano. The appellant challenged a plea bargain sentence from the Milan Court, arguing errors in the legal qualification of the facts. The court ruled that appeals regarding plea bargain sentences are explicitly prohibited under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code, rendering the specific grounds of the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible as they are not permitted by law, and such inadmissibility may be declared de plano without examining the merits of the arguments.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible de plano Criminal Procedure Code legal qualification error dismissed appeal impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di IANNONE ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
(tra tante, in particolare per la erronea qualificazione giuridica del fatto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE ANTONIO nato a SAN SEVERO il 04/12/1978 avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di MILANOdat-0-~tee-agelpertit udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di IANNONE ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in particolare per la erronea qualificazione giuridica del fatto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigli e estensore Il Presi ent