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Ordinanza — n. 39051/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to stereotyped grievances and withdrawal of responsibility claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pasquale D'Amato inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to evaluate circumstances warranting acquittal, but the court found the grievances to be mere stereotyped statements. Furthermore, the appellant had previously withdrawn claims regarding responsibility at the appellate level, rendering the current censure legally insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances are merely stereotyped statements without specific legal grounds, particularly when the appellant has already withdrawn claims regarding criminal responsibility in the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility stereotyped grievances withdrawal of responsibility procedural costs order criminal appeal rejection differimento dell'esecuzione della pena remissione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO PASQUALE nato a BITONTO il 19/07/1972 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Pasquale D'Amato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento. Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi peraltro in presenza di rinuncia dell'imputato ai motivi in punto di responsabilità in appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi ente Emilia Anna Giordano Ang