Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting to substitute the appellate court's factual findings without legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Carosiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding him guilty of two crimes due to a lack of material and psychological elements. The court rejected this, noting the lower court had a clear factual reconstruction supported by proper legal reasoning, while the appellant merely offered an alternative, unsupported version of events.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellant attempts to substitute the appellate court's factual findings with an alternative reconstruction in the absence of evident illogicality or legal error.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO MICHELE nato a CERIGNOLA il 30/08/1980 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Michele Carosiello a pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ad entrambi i reati per carenza dei presupposti materiale e psicologico di entrambi i reati. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto —contrastata con argomentazioni apodittiche - e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale (offesa in presenza di più persone) e psicologico dei reati, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità, nella sentenza impugnata. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. .;P_rrehib Così deciso il .9 emirp 2021 Il Consigliere e sore Il PreS