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Ordinanza — n. 39048/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded criticism of appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39048/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivano Gallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gallo argued the lower court's reasoning was flawed, but the court found his objections generic and unsupported by the detailed facts regarding his resistance and threats. Consequently, the appellate judgment confirming his conviction for resisting authority was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are generic, manifestly unfounded, and reduce to mere assertions that do not meaningfully challenge the factual or legal reasoning of the judgment below.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded resistance to authority court costs award registrazione clandestina di conversazioni censura dell'accertamento dei fatti accertamento dei rumori

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Ivano Gallo a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen..
Art. 360, n. 3 c.p.p.
art. 337 cod. pen
1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Ivano Gallo a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO IVANO nato a CERIGNOLA il 13/08/1991 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Ivano Gallo a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputato enucleandone, a fronte di modalità di fuga pericolose per gli agenti e gli altri utenti della strada, gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di resistenza che, del resto, era proseguito in Caserma dove l'imputato aveva strattonato il capitano dei carabinieri contro il quale erano, infine, proferite minacce.

All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilg( ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere ensore Il ,r