Cassation court dismisses appeal for generic grounds regarding sentencing recidivism not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the appellate court had already provided exhaustive and logical reasoning regarding the recent conviction for a similar crime indicating social danger. The court ruled that such specific sentencing motivation, grounded in objective trial findings, is immune from review in the legality phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic grounds regarding the specific application of sentencing rules, where the lower court's reasoning is logically sound and based on objective facts, are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGGINI PAOLO nato a CESENA il 21/08/1963 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. L'imputato ricorre contro la sentenza indicata in rubrica denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione delle recidiva sottolineando la recente condanna dell'imputato per reato della stessa specie, sintomatica di maggiore pericolosità sociale.
La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..
3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere e nsore Il Pres