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Ordinanza — n. 39042/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39042/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39042/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO MARCO nato a TETTINANG( GERMANIA) il 28/03/1980 avverso la sentenz del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svo ta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Marco Pecoraro impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione sulla responsabilità per il mancato proscioglimento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39042/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Marco Pecoraro impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione sulla responsabilità per il mancato proscioglimento.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze tossicodipendenza concorso materiale di reati sanzioni penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO MARCO nato a TETTINANG( GERMANIA) il 28/03/1980 avverso la sentenz del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svo ta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Marco Pecoraro impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione sulla responsabilità per il mancato proscioglimento.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente che rinviano, in relazione alla suddivisione in dosi dello stupefacente detenuto, alla destinazione alla cessione a terzi e si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere , latore Il Pr idente