Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to cite specific statutory violations under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant's grounds were merely evocative and did not cite specific statutory violations. The appellant argued for acquittal based on a lack of motivation, but the court found the sentence's brief reasoning sufficient regarding the appellant's responsibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible if the grounds are generic and fail to point to specific statutory violations or contradictions with the court's explicit reasoning.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESABIENLEN NEWBORN nato a UROMI( NIGERIA) il 12/07/1997 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di PARMA~e-aào,4iee-a44e-pati-; / udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Newborn Esabienlen impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione per i reati di resistenza ed altro.
2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione sul mancato proscioglimento.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 4.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consiglier elatore Il Pres