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Ordinanza — n. 39039/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentencing as generic complaints fail to challenge the plea procedure itself.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39039/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals by Mauro Monia and Danilo Romano inadmissible on procedural grounds. The defendants challenged the sentencing for a tax offense, alleging violations of criminal law and lack of reasoning. The court ruled that their generic complaints regarding the plea bargain's application did not constitute valid grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73 DPR 309/1990: Generic complaints regarding the application of a plea bargain sentence fail to challenge the plea procedure itself and are inadmissible on cassation.

Parole chiave

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plea bargain procedure inadmissible appeal lack of reasoning tax offense sentencing cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 73 DPR 309/1990
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Monia Mauro e Danilo Romano impugnano la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.500,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAURO MONIA nato a LECCE il 05/10/1971 ROMANO DANILO nato a GALATINA il 02/06/1987 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEa. to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Monia Mauro e Danilo Romano impugnano la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.500,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990. Denunciano inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto da ciascun imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere latore Il Pr id