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Ordinanza — n. 39038/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39038/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39038/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZO MARIO nato a NAPOLI il 05/08/1983 avverso la sentenza del 24/12/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Mario Palazzo ricorre, con il patrocinio del difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale - su sua richiesta, cui ha consentito il pubblico ministero — gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. 2.11 ricorrente denuncia il mancato proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mario Palazzo ricorre, con il patrocinio del difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale - su sua richiesta, cui ha consentito il pubblico ministero — gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. 2.11 ricorrente denuncia il mancato proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento indennità di dislocazione e di espatrio rinuncia a pretese di salario riesame del decreto espulsione conseguenze del ritiro motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Mario Palazzo ricorre, con il patrocinio del difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale - su sua richiesta, cui ha consentito il pubblico ministero — gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
2.11 ricorrente denuncia il mancato proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZO MARIO nato a NAPOLI il 05/08/1983 avverso la sentenza del 24/12/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Mario Palazzo ricorre, con il patrocinio del difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale - su sua richiesta, cui ha consentito il pubblico ministero — gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. 2.11 ricorrente denuncia il mancato proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiannento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082). Del resto, fin dalla imputazione, è illustrata la ricorrenza della materialità della condotta di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, in assenza di giustificati motivi. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere relatore Il làr' esi