Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate facts rather than citing legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giampiero Angelini inadmissible for proposing reasons not permitted by law. Angelini argued for a different factual reconstruction and denied generic mitigating circumstances based on his criminal history. The court rejected these claims because they sought a re-examination of facts rather than addressing a genuine violation of law or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it proposes reasons not permitted by law, such as attempting to submit a different factual reconstruction to the Court of Legality in the absence of evident illogicality in the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINI GIAMPIERO nato a ASCOLI PICENO il 15/01/1969 avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di confermato la condanna di Giampiero Angelini a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione al reato contestato e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale, che prescinde dalla realizzazione della finalità innpeditiva propostasi dall'agente, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità nella sentenza impugnata.
Anche con riferimento al diniego delle circostanze innominate in ragione della gravità del fatto e del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, in ragione dei suoi precedenti, è incensurabile perché espresso con argomentazioni logiche ed incentrate su un giudizio di gravità del fatto e capacità a delinquere che non si rivela fallace sol perché non prende in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.: in buona sostanza, dietro all'allegazione del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente propone di riesaminare al fine di ottenere una diversa valutazione dal giudice di legittimità.
All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 9 settembre 2021 Il Consigliere esten ore Il ,Pres