Criminal appeal dismissed for generic grounds; appellate court's sentencing reasoning is immune from cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding sentencing excessiveness. The appellant argued for reduced penalties and the application of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already provided exhaustive reasoning on the sentence's gravity and recidivism. The court ruled that such sentencing determinations, supported by objective case facts and logical consistency, fall exclusively within the merit judge's appreciation and are not subject to cassation scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Sentencing decisions based on objective case facts and logical reasoning regarding recidivism and personal judgment are immune from cassation review when the appellate court provides exhaustive motivation, as the specific application of mitigating circumstances remains the exclusive domain of the merit judge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHUKWUDEMENI HARRISON nato il 18/05/1976 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; í*. FATTI) E DIRITTO 1. L'imputato ricorre contro la sentenza indicata in rubrica denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessività della pena inflitta e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'entità della pena inflitta, in ragione della gravità del fatto, e del praticato aumento di pena per la recidiva e il diniego delle generiche evidenziando il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato in ragione dei suoi precedenti.
La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..
2. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore up