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Ordinanza — n. 39034/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39034/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had waived all grounds for appeal during the second-instance plea bargaining procedure. The appellant argued that the sentencing reduction lacked proper motivation, but the court held that such arguments are precluded once the parties agree on a sentence under the new Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: The right to appeal is waived when the defendant accepts a plea bargain in the second instance, rendering subsequent cassation appeals regarding sentencing reductions inadmissible.

Parole chiave

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plea bargaining in appeal waiver of appeal grounds preclusive effect of agreement inadmissible cassation appeal procedural waiver attenuazione della pena alleggerimento della pena rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Dhinnitri Lutaj chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Firenze, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n.
art. 73 d.P.R. 309/1990
pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 26.075 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Amar
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Amar, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUTA] DHIMITRI nato il 22/10/1971 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dhinnitri Lutaj chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Firenze, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 26.075 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Censura mancanza di motivazione e vizio di motivazione in relazione alla misura della diminuzione della pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).Ne consegue che, una volta effettuata la rinunzia a motivi di appello, l'imputato non può rimetterne in discussione alcuni profili, perché essi sono coperti dal patteggiamento in appello e, nel caso di specie, i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha espressamente richiamato l'accordo convenuto tra le parti e la legittimità della pena convenuta in misura che non contrasta con i limiti edittali.

Anche in caso di definizione ex art. 599-bis cod. proc. pen. trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (cfr. Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Amar, Rv. 279117), aspetto del trattamento sanzionatorio, questo, che non determina affatto la illegalità della pena convenuta essedo frutto della scelta delle parti quella dell'applicazione o meno delle circostanze innominate.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammepiiie. Così deciso il 9 settembre 2021 ì Il Consigliere rel tore Il Prèsid e Emilia Anna Gio dano Anglo Co