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Ordinanza — n. 39031/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39031/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39031/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonio Sileo, con il patrocinio del difensore di fiducia, chiede l'annullamento della .% 57. ;y,LLANL, sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Trento/ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39031/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ;y,LLANL, sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Trento/ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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ritiro della querela penale licenza per antenna di telefonia confisca di valori patrimoniali rinuncia all'espropriazione azione di rivocazione del sequestro uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
;y,LLANL, sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Trento/ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per il reato di cui all'art.
art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILEO ANTONIO nato a SAN VALENTINO TORIO il 12/10/1962 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOnEIRto/a. udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Sileo, con il patrocinio del difensore di fiducia, chiede l'annullamento della .% 57. ;y,LLANL, sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Trento/ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione, gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore generale di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce omessa motivazione sul punto concernente la confisca dei cellulari in sequestro, perché immotivata.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

4. E' inammissibile il ricorso per cassazione, in relazione alla definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso in esame, la questione della confisca neppure era stata proposta con i motivi di appello: ne era (e ne è) precluso l'esame.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere relator Il Pres