Italian Court dismisses appeal against conviction for habitual illegal conduct, rejecting non-prosecution plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Moussa Diabate inadmissible, confirming his conviction for the crime specified in Article 635 of the Penal Code. Diabate argued for the application of the cause of non-prosecution under Article 131-bis, but the court found his repeated illegal acts on July 6 and 7, 2014, demonstrated habitual behavior incompatible with such a plea. Consequently, the appeal was rejected, and Diabate was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 635 cod. pen.: The cause of non-prosecution is logically denied when the defendant's conduct shows habitual illegality incompatible with the plea's requirements, rendering generic appeals on this ground inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIABATE MOUSSA nato a DAKAR( SENEGAL) il 02/07/1979 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Moussa Diabate, ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe che, in esito ad annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.. 2.Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono generiche e manifestamente infondate. 4.11 diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è logicamente motivato richiamando la reiterazione di condotte illecite commesse il 6 e 7 luglio 2014, reiterazione che denota, una abitualità di comportamenti illeciti incompatibile con l'applicazione della causa di esclusione della punibilità. 5.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Prèsi nte Emilia Anpioi4ano Angelo Costanzo _ . St VA ,. i -,