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Ordinanza — n. 39026/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39026/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mokles Maamri inadmissible, rejecting his claims regarding the conviction for drug trafficking. The appellant argued that the court failed to prove joint criminality and misapplied mitigating circumstances, but the court emphasized the objective evidence of his presence with the co-defendant and the significant quantity of heroin found. Consequently, the appeal was dismissed as legally unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the arguments presented are manifestly unfounded in light of the clear and logical reasoning provided by the lower court regarding the objective evidence of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction manifestly unfounded appeal joint criminality evidence mitigating circumstances court costs award traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità non potendosi ritenere accertato la fattispecie di concorso nel reato; mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
Mokles Maamri chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAMRI MOKLES nato il 06/03/1986 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Mokles Maamri chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità non potendosi ritenere accertato la fattispecie di concorso nel reato; mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; applicazione della recidiva e della espulsione dal territorio dello Stato.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese a tutti e ciascun motivo di ricorso a fronte della ampia e logica motivazione con la quale la Corte ne ha motivato il giudizio di colpevolezza in ragione delle evidenze obiettive (l'imputato veniva notato uscire insieme alla coimputata trovata in possesso dello stupefacente e presso l'abitazione veniva trovato il necessario per predisporre le dosi); il valore non esiguo dello stupefacente detenuto, trattandosi di circa 15 dosi di eroina, ostativo all'applicazione della circostanza attenuante; la reiterazione di illeciti specifici in materia di stupefacenti che ne conclamano il più grave e allarmante giudizio di pericolosità sociale; la assenza di elementi di collegamento con lo Stato italiano diversi dalla commissione di fatti illeciti.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere est ore Il Preside e Emilia An