Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and request for re-evaluation of sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Kalderas inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing a violation of law and illogical reasoning. The court rejected this, stating the denial was based on the gravity of the crime and the defendant's negative personality assessment, which did not require a new evaluation by the court of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a sentencing decision on grounds of violation of law or illogical reasoning is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of the judge's assessment of mitigating circumstances without raising a specific legal issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALDERAS MARIO nato a PISTOIA il 19/05/1966 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di Mario Kalderas a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il diniego delle circostanze innominate in ragione della gravità del fatto e del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato per i suoi precedenti, è incensurabile perché espresso con argomentazioni logiche ed incentrate su un giudizio di gravità del fatto e capacità a delinquere che non si rivela fallace sol perché non ha ad oggetto tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.: in buona sostanza, dietro all'allegazione del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente propone di riesaminare al fine di ottenere una diversa valutazione dal giudice di legittimità.
All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 9 settembre 2021 Il Consiglieresensore Il