Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments failing to confront lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Miloudi Nasri's appeal against the Florence Court of Appeal's liability ruling inadmissible. The appellant argued the owner of the drugs was not established, but the court found his arguments generic and failed to engage with the territorial court's specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and do not confront the reasoning of the lower court, rendering the argument generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRI MILOUDI nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Nasri Miloudi chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990.
2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità non potendosi ritenere accertato che fosse il proprietario dello stupefacente.
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese al motivo di ricorso che neppure si confrontano con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha escluso la fondatezza della versione difensiva proposta dall'imputato: da qui la genericità del motivo.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere este Il