Italian Court dismisses appeal for calunnia as mere reiteration of lower court arguments without new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Carla Calamai and Giuliano Peroni inadmissible, confirming their conviction for calunnia. The defendants argued that the appellate court erred in assessing their intent to accuse innocent parties while aware of an underlying usury relationship. The court rejected these claims, ruling that the arguments merely rehashed issues already fully evaluated by the lower court without any logical flaw or new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals that constitute a mere reiteration of arguments already fully evaluated by the appellate court, lacking any new grounds or manifest illogicality, are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALAMAI CARLA nato a FIRENZE il 03/08/1953 PERONI GIULIANO nato a FIESOLE il 13/02/1948 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di Carla Calarli/i e Giuliano Peroni per il delitto di calunnia. Per mezzo del difensore, gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza impugnata di cui censurano, Carla Calamai, l'impianto motivazionale e la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di appello sul punto della volontà dell'imputata di accusare Silvano Zoppi e Vilma Iacopetti sapendoli innocenti in presenza del sottostante rapporto di usura di cui al Calamai accusava i predetti.
Giuliano Peroni denuncia analoghi vizi in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 cod. pen. e mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta in appello. Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice di appello pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado. In presenza delle argomentata motivazione sulla sussistenza del dolo la ricorrente Calamai sollecita una mera ricostruzione alternativa degli elementi indiziari già valutati dai giudici della Corte distrettuale i quali hanno ritenuto irrilevante, a fronte del contenuto della denuncia, nella quale l'imputata insisteva sulla natura usuraia delle somme dovute alle parti civili, la consapevolezza dell'accusa, in ragione del sottostante rapporto di dare avere ricostruito dai mutuanti, avallato, oltre dalle loro dichiarazioni, dal piano di ammortamento e rientro sottoscritto dagli imputati.
Anche sulla inapplicabilità del divieto di bis in idem la Corte, facendo corretta applicazione dei principi in materia, ha evidenziato che la denuncia proposta non era sovrapponibile alla precedente e che era stata presentata in un momento successivo rispetto ad altra già valsa al Peroni l'accusa di calunnia. All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 202