Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of merit regarding sentencing and recidivism arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Abdelaziz and Abdelghani inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellants argued for the application of generic mitigating circumstances and challenged the recidivism application, but the appellate court had properly anchored its sentencing to the specific gravity of the crimes and the defendants' capacity to offend. The court rejected these claims because the lower court's reasoning regarding the negative assessment of the defendants' personality and the reiterative nature of the offenses was not illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations of legal violation or lack of motivation are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and specifically addresses the facts and the defendant's dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HAFIANE ABDELAZIZ nato il 14/01/1987 MALLAY ABDELGHANI nato il 26/11/1978 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di El Hafiane Abdelaziz e Mallay gAbdelghani alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tre mila di multa e mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa per i reati loro rispettivamente ascritti (art. 73 d:p:R. 309/1990).
Con comuni di ricorso gli imputati denunciano vizio di violazione di legge in conseguenza del vizio di motivazione che inficia il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'Hafiane, inoltre, denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato il giudizio di gravità del fatto ancorandolo alla capacità a delinquere degli imputati, espressasi in un contesto di reiterazione dei fatti.
La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto del giudizio negativo sulla personalità degli imputati non appare viziata da evidente illogicità, così è a dire per l'applicazione della recidiva, evidenziando la reiterazione dell'illecito, anche per la sua specificità rispetto al precedente, come espressiva del giudizio di pericolosità dell'imputato che ha giustificato l'applicazione della recidiva per l'imputato Hafiane. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consiglie