Italian Court dismisses appeal against drug conviction due to manifestly unfounded arguments and lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by IFEANY SIMON inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for drug possession, arguing for leniency and excessive sentencing, but the court found his arguments manifestly unfounded. The decision relied on objective evidence of 96 cocaine pills and the absence of significant factors supporting generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as demonstrated by the objective evidence of the crime and the lack of relevant mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFEANY SIMON nato il 14/12/1998 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Simon Ifeany chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990.
2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; eccessività della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivi ribaditi con la memoria successivamente inoltrati a questa Corte.
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese a tutti e ciascun motivo di ricorso a fronte della ampia e logica motivazione con la quale la Corte ne ha motivato il giudizio di colpevolezza in ragione delle evidenze obiettive (l'imputato veniva trovato in possesso di 96 ovuli contenti cocaina del peso di oltre novecento grammi); della gravità del fatto che ha giustificato l'applicazione di una pena appena superiore al minimo edittale; dell'assenza di elementi significativi per inferire un giudizio positivo sulla personalità dell'imputato per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 settemb