Ordinanza — n. 39017/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCARELLI LUCA nato a FANO il 04/05/1990 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROudita la relazione svolta da sigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Luca Lucarelli impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione sulla responsabilità per il mancato proscioglimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Luca Lucarelli impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione sulla responsabilità per il mancato proscioglimento.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCARELLI LUCA nato a FANO il 04/05/1990 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROudita la relazione svolta da sigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Luca Lucarelli impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione sulla responsabilità per il mancato proscioglimento.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente ed alla conclamata attività di cessione di sostanze stupefacenti e si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere relatore Il Presi nte Emilia Ann io dano Ange