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Ordinanza — n. 39014/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39014/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39014/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di PANARITI GAETANO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivo legale d'esclusione annullamento del lodo arbitrale validità della clausola arbitrale esclusione dal consorzio motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
(tra tante, in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez.
art. 616 cod. proc. pen
272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARITI GAETANO NATO A TARANTO il 18/05/1983 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEéerterr~se-afte-Rettt udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PANARITI GAETANO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consiglie e estensore Il Presidente Ersilia aase Angelo C stanzo D ke::