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Ordinanza — n. 39011/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects request to apply continuity of crimes due to lack of unitary planning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39011/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to apply the continuity of crimes rule between drug possession and other offenses, claiming a lack of unitary planning. The court rejected this, noting the lower court correctly found the crimes were occasional rather than premeditated, thus denying the continuity defense.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-application of the continuity of crimes rule is inadmissible if it relies on generic arguments without substantiating a lack of unitary planning or temporal continuity between offenses.

Parole chiave

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continuity of crimes drug possession offenses inadmissible appeal unitary planning criminal procedure code generic grounds spending costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/1990
Musa Jawo impugna la sentenza indicata in epigrafe denunciandone vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della continuazione tra reati fra il fatto oggetto di contestazione al capo a) (art. 73 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
art. 73 d.P.R. 309/1990
Musa Jawo impugna la sentenza indicata in epigrafe denunciandone vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della continuazione tra reati fra il fatto oggetto di contestazione al capo a) (art. 73 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAWO MUSA nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Musa Jawo impugna la sentenza indicata in epigrafe denunciandone vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della continuazione tra reati fra il fatto oggetto di contestazione al capo a) (art. 73 d.P.R. 309/1990) e i delitti di resistenza e lesioni, contestati ai capi b) e c) commessi al fine evidente di sottrarsi a responsabilità in relazione al reato di detenzione di stupefacenti. 2.11 ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati alla stregua della motivazione del diniego di applicazione della continuazione di reati incentrata sulla continuità temporale tra i fatti e la finalità dell'agente che non sono stati ritenuti sufficienti ad integrare la preventiva programmazione unitaria degli illeciti, contrastata dalla occasionalità dei reati.

Rispetto alle logiche conclusioni della sentenza impugnata il ricorrente sollecita alla Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione in fatto. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consig