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Ordinanza — n. 39010/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39010/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39010/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LUIGI nato a SIDERNO il 09/07/1977 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; A 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di Luigi Bevilacqua a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3,11 ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifestamente illogica ovvero carente, la diversa valutazione in fatto della condotta di reato e del giudizio di non particolare tenuità del danno, ricondotto all'apprezzabile deprezzamento del valore dell'auto in sequestro per effetto della condotta dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 334 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39010/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 334 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3,11 ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifestamente illogica ovvero carente, la diversa valutazione in fatto della condotta di reato e del giudizio di non particolare tenuità del danno, ricondotto all'apprezzabile deprezzamento del valore dell'auto in sequestro per effetto della condotta dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

Parole chiave

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indagine per furto prove acquisite illegalmente lacune probatorie istruzione penale per appropriazione indebita censura dell'apprezzamento delle prove procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 334 cod. pen
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di Luigi Bevilacqua a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 334 cod. pen..
art. 131-bis cod. pen
2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LUIGI nato a SIDERNO il 09/07/1977 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; A

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di Luigi Bevilacqua a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3,11 ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifestamente illogica ovvero carente, la diversa valutazione in fatto della condotta di reato e del giudizio di non particolare tenuità del danno, ricondotto all'apprezzabile deprezzamento del valore dell'auto in sequestro per effetto della condotta dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere relatore Il Pr ente Emilia An a Gi. da . Angel Co