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Ordinanza — n. 39009/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39009/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39009/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LERNIA GERARDO nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la decisione richiamata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Gerardo Di Lernia alla pena di anni quattro di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 322 cod. pen., previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. pen; Ordinanza — n. 39009/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la decisione richiamata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Gerardo Di Lernia alla pena di anni quattro di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 322 cod. pen., previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione traffico aggravato di cocaina sanzioni penali reato grave di stupefacenti gravi addebiti penali abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. pen
Con la decisione richiamata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Gerardo Di Lernia alla pena di anni quattro di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 322 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LERNIA GERARDO nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la decisione richiamata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Gerardo Di Lernia alla pena di anni quattro di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 322 cod. pen., previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, con motivi affidati al difensore di fiducia, l'imputato, deducendo vizio di violazione di legge e insufficienza e illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati poiché non erano state adeguatamente valutate le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, unica fonte di prova dal momento. E' infine contraddittoria la motivazione con la quale la Corte, pur riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, non ne ha giustificato il giudizio di mera equivalenza. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.Le addotte censure sono all'evidenza prive di specificità poiché riproducono acriticamente profili di censura non solo idoneamente vagliati ma anche correttamente disattesi dalla sentenza impugnata che, soffermandosi sul giudizio di attendibilità e precisione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'agente di Polizia penitenziaria, Stefano Critelli, ha escluso elementi per dubitare del giudizio di attendibilità a fronte della tempestiva denuncia proposta ai superiori riferendo dell'offerta della somma di euro 300,00 ricevuta dal Di Lernia per consentirgli l'ingresso in Istituto di un panetto di cocaina.

Delle dichiarazioni di accusa il ricorso offre una lettura alternativa — denunciandone in termini puramente assertivi la disorganicità- lettura che evoca l'intervento della Corte di legittimità nella lettura del materiale di prova. Alcuna illogicità registra la determinazione della pena e la misura di applicazione delle generiche: la scelta della Corte appare, invece, logicamente motivata con riferimento al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ed al giudizio di gravità dei fatti. 5.Alla inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa conforme a giustizia fissare in misura di euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere es ensore Il Pr i ente Emilia Anna D