Ordinanza — n. 39008/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GROSSO PAMELA nato a TORINO il 03/10/1984 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Pamela Del Grosso a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputata, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputata enucleandone gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di evasione e del tutto genericamente contestati con l'odierna impugnazione. 4A11'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 39008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputata, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputata enucleandone gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di evasione e del tutto genericamente contestati con l'odierna impugnazione. 4A11'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GROSSO PAMELA nato a TORINO il 03/10/1984 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Pamela Del Grosso a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputata, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputata enucleandone gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di evasione e del tutto genericamente contestati con l'odierna impugnazione. 4A11'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden