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Ordinanza — n. 39008/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39008/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39008/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GROSSO PAMELA nato a TORINO il 03/10/1984 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Pamela Del Grosso a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputata, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputata enucleandone gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di evasione e del tutto genericamente contestati con l'odierna impugnazione. 4A11'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 39008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputata, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputata enucleandone gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di evasione e del tutto genericamente contestati con l'odierna impugnazione. 4A11'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

Parole chiave

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gravi addebiti penali ritardo ingiustificato dell'azione penale delitto contro l'ambiente circostanza aggravante godimento dei diritti civili responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Pamela Del Grosso a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GROSSO PAMELA nato a TORINO il 03/10/1984 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di Pamela Del Grosso a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputata, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputata enucleandone gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di evasione e del tutto genericamente contestati con l'odierna impugnazione. 4A11'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden