Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39007/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39007/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39007/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: LADURNER NOTBURGA nato a MERANO il 08/01/1944 SAVIO PAOLO nato a MERANO il 26/11/1941 avverso il provvedimento del 05/06/2020 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39007/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: LADURNER NOTBURGA nato a MERANO il 08/01/1944 SAVIO PAOLO nato a MERANO il 26/11/1941 avverso il provvedimento del 05/06/2020 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione viziata obblighi di notifica inosservanza del termine termine di comunicazione assenza ingiustificata violazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
276580); Rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: LADURNER NOTBURGA nato a MERANO il 08/01/1944 SAVIO PAOLO nato a MERANO il 26/11/1941 avverso il provvedimento del 05/06/2020 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lette le richieste di rimessione proposte nell'interesse di LADURNER NOTBURGA e SAVIO PAOLO; Esaminati gli atti nonchè la memoria depositata dalla difesa; Ritenuto che le richieste sono inammissibili, in quanto non risultano notificate, ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., "entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti" (cfr. relazione della Cancelleria del Tribunale di Bolzano 6 maggio 2021), condizione indefettibile di ammissibilità della stessa richiesta di rimessione (tra tante, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580); Rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e segnatamente anche la condanna dei richiedenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili le richieste e condanna i richiedenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigliere estensore Il Pr 'dente Ersilia Alaiaììese Angel Costanzo fN , CANCE _KL I