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Ordinanza — n. 38821/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial reform of confiscation sentence due to lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Dhrami Klarens inadmissible against the Rome Court of Appeal's decision to partially reform a confiscation sentence. The appellant argued for an erroneous application of the 'huge quantity' aggravating circumstance and issues regarding sentencing treatment, but the court found the lower court's reasoning sufficiently specific and logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court's decision contains a logical and adequate motivation regarding the application of aggravating circumstances and sentencing, even if the appellant claims a lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity huge quantity aggravating confiscation of proceeds procedural costs gravi addebiti penali azione civile procedura Dublino

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
Art. 73 e 80, co. 2, d.P.R. 9 ottobre 1990
497/2021, con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73 e 80,co.2, d.P.R.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto (pp.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020
253150; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata (kg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHRAMI KLARENS nato il 13/01/1995 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Dhrami Klarens contro la sentenza n. 497/2021, con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73 e 80,co.2, d.P.R. 9 ottobre 1990 (revocando la confisca del denaro) è inammissibile. Nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto (pp. 2-3) della applicazione dei criteri indicati da questa Corte di cassazione per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata (kg. 5,7 di principio attivo rispetto ad un peso lordo di kg.160, 788) ed i collegamenti con la criminalità organizzata. Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto dì specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per le valutazioni espresse in punto di gravità del fatto e personalità dell'imputato.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 Il Consi est,1 ore Il Pretidente roso Ange,I Cost