Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic challenges to minor offense exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Peza Klodian inadmissible, ordering him to pay legal costs. The appellant challenged the exclusion of the 'minor offense' hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Decree, arguing against the court's assessment of his criminal record and trafficking frequency. The court rejected these generic arguments, affirming that the defendant's specific circumstances, including the quantity of drugs and operational methods, objectively precluded the minor offense classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant raises generic objections to the exclusion of the minor offense hypothesis without providing specific factual elements that could justify a different legal qualification of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZA KLODIAN nato il 19/05/1987 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Peza Klodiarcontro la sentenza n. 884/2020 emessa dalla Corte di appello di Perugia è inammissibile. Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie il dato ponderale (g. 216,14), le modalità dello spaccio per frequenza, mezzi impiegati e disponibilità di approvvigionamento, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres •(21Iénte Ric /