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Ordinanza — n. 38816/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38816/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38816/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSOLINI GIUSEPPE nato a MONTEPRANDONE il 02/11/1964 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 455/2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Ascoli Piceno a Orsolini Giuseppe per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. Nel ricorso di Orsolíni si deducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova della presenza di più persone in grado si ascoltare le offese e in merito al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38816/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali la pena non è stata irrogata nel minimo, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dalla gravità dei precedenti a suo carico. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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deposizione inattendibile ritardo ingiustificato dell'azione penale oltraggio alla corte ordinanze probatorie testimone a carico momento del reato

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
455/2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Ascoli Piceno a Orsolini Giuseppe per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSOLINI GIUSEPPE nato a MONTEPRANDONE il 02/11/1964 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 455/2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Ascoli Piceno a Orsolini Giuseppe per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. Nel ricorso di Orsolíni si deducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova della presenza di più persone in grado si ascoltare le offese e in merito al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).

Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali la pena non è stata irrogata nel minimo, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dalla gravità dei precedenti a suo carico. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ric o oroso