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Ordinanza — n. 38815/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38815/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38815/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDE LKADER YAHYA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 22/06/1996 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 925/2021 la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna inflitta dal Tribunale di Trapani nei confronti di Abde Lkader Yahya per i reati di cui agli artt. 385, 337, 582,585,cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e vizio di motivazione:

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38815/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con congrua motivazione la Corte di appello ha anche rilevato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva (sarebbe uscito per la fame per procurarsi del cibo), contradetta dal tentativo di fuga, dalla violenta reazione opposta contro gli agenti e dalla mancata richiesta dei permessi di uscita motivati dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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procedura disciplinare degli avvocati ammissione all'avvocatura legatario aborto illegale perizia per accertamento dell'età accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDE LKADER YAHYA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 22/06/1996 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 925/2021 la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna inflitta dal Tribunale di Trapani nei confronti di Abde Lkader Yahya per i reati di cui agli artt. 385, 337, 582,585,cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e vizio di motivazione:

a) in merito alla valutazione del dolo e dello stato di necessità Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale.

Con congrua motivazione la Corte di appello ha anche rilevato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva (sarebbe uscito per la fame per procurarsi del cibo), contradetta dal tentativo di fuga, dalla violenta reazione opposta contro gli agenti e dalla mancata richiesta dei permessi di uscita motivati dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2020 4 Il Consigliere estenso