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Ordinanza — n. 38814/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible as they do not fit Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38814/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the defense lawyers inadmissible, ordering the payment of procedural costs and fines. The appellants challenged a plea-bargain sentence for offenses under Articles 81 of the Penal Code and Article 73 of the relevant Decree-Law, arguing defects in the court's reasoning regarding exemption grounds and asset confiscation. The court ruled that such appeals against plea-bargain judgments do not fall within the scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, as they essentially request a factual reconstruction rather than a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against plea-bargain judgments are inadmissible if they merely request a different factual reconstruction, as they do not constitute a violation of law under the restricted scope of Article 448, paragraph 2-bis.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible cassation Article 448 paragraph 2-bis factual reconstruction violation of law accusa penale verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.
Art. 444, cod. proc. pen.
197/2021 con cui il Gip del Tribunale di Monza ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
e 73, co.1, d.P.R 309/90, sono inammissibili, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggíamento, con il quale si deduca il vizio di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 240-bis, cod. pen.
Art. 85-bis, d.P.R. 309/90
art. 444 cod. proc. pen
197/2021 con cui il Gip del Tribunale di Monza ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 81 c.p
per i reati di cui agli artt. 81 c.p.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILLOSHI HEKTOR nato il 25/01/1977 SAILOUH ABDELAKRIM nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi presentati dai difensori di Milloshi Hektor e Sailouh AbdeZrim contro la sentenza n. 197/2021 con cui il Gip del Tribunale di Monza ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, co.1, d.P.R 309/90, sono inammissibili, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggíamento, con il quale si deduca il vizio di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen non rientra fra i casi previsti dall'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Con riferimento al motivo sulla confisca dedotto da Milloshi, disposta ai sensi dell'ad. 240-bis cod. pen. richiamato dall'ad. 85-bis d.P.R. 309/90, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura conforme alla versione resa dall'imputato in merito all'asserita provenienza lecita dei beni confiscati, essendo stata adeguatamente motivata la ritenuta assenza di proporzionalità dei beni con i propri redditi.

Si tratta di un motivo di ricorso inammissibile, non vedendosi in un caso di violazione di legge, essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, mai consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti di sentenza di patteggiamento, stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, co 2-bis., cod. proc. pen. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presjfente do Amo o Angel9il9osta