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Ordinanza — n. 38811/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for continuous crimes due to lack of sufficient motivation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38811/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the appellate court's differentiated sentencing for continuous crimes, alleging a lack of motivation and violation of law. The court rejected this claim, ruling that the determination of punishment falls exclusively to the trial judge and requires only sufficient and logical reasoning, which was present in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appeal against a sentencing decision is inadmissible if the judgment is supported by sufficient and logical motivation, as the assessment of punishment remains the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal continuous crimes sentencing differentiation lack of motivation procedural costs judicial review limits Italian criminal procedure censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.41365 del 28/10/2010
La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).
Sez.1, n.46954 del 04/11/2004
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINTURA ANDREA GIANLUCA nato a PALERMO il 27/08/1997 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 575/21 la Corte di appello di Palermo, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena per i reati in continuazione, differenziando i relativi aumenti, che erano stati nella sentenza annullata determinati nella medesima misura sia per i delitti che per la contravvenzione ascritta all'imputato Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione.

Il ricorso è manifestamente infondato. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Il motivo di ricorso appare generico, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali sono state differenziate e rideterminate le pene per i c.d. reati satellite, anche in considerazione della già compiuta valutazione della gravità dei fatti rispetto alle aggravanti contestate.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore I