Ordinanza — n. 38808/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARA DI LEO DONALD nato a CARINI il 15/10/1985 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 205/2021 la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Palermo a Cucchiara Di Leo Donald, rideterminando la pena per il solo reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., avendo dichiarato prescritti tutti gli altri capi di imputazione, ed assolto dal capo b). Nel ricorso di Cucchiara si deducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova degli elementi integrativi della predetta fattispecie di reato. Il ricorso è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi sono peraltro generici perché, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARA DI LEO DONALD nato a CARINI il 15/10/1985 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 205/2021 la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Palermo a Cucchiara Di Leo Donald, rideterminando la pena per il solo reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., avendo dichiarato prescritti tutti gli altri capi di imputazione, ed assolto dal capo b). Nel ricorso di Cucchiara si deducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova degli elementi integrativi della predetta fattispecie di reato. Il ricorso è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).
I motivi sono peraltro generici perché, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il Prgaid nte Ricc o o A