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Ordinanza — n. 38805/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming erroneous application of drug quantity aggravating circumstance due to lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38805/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Furnari Salvatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the Court of Appeal of Catania erroneously applied the law regarding the aggravating circumstance for 'huge quantity' of drugs under Article 80, paragraph 2, of D.P.R. 309/1990. The court rejected this claim because the lower court had already provided a thorough and specific analysis of the seized marijuana quantity and links to organized crime, adhering to established Cassation criteria.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990: An appeal alleging erroneous application of the law or defect of reasoning is inadmissible when the lower court has already confirmed the first-instance judgment with an analytical and specific argumentation regarding the criteria for the aggravating circumstance of huge quantity.

Parole chiave

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inadmissible appeal erroneous application of law defect of reasoning huge quantity aggravating circumstance drug quantity assessment procedural costs criminal procedure code delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 990
2680/2020 con cui la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sua condanna per reato ex art. 73 e 80 d.P.R.
Art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
9 ottobre 1990 nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012
309 del 1990 (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv.
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020
253150; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata del tipo marijuana (kg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURNARI SALVATORE nato A Paternò il 06/01/1983 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Furnari Salvatore contro la sentenza n. 2680/2020 con cui la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sua condanna per reato ex art. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 risulta inammissibile.

2. Nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto (pp. 4-5) della applicazione dei criteri indicati da questa Corte di cassazione per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata del tipo marijuana (kg. 2,466 di principio attivo) ed i collegamenti con la criminalità organizzata.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso i