Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence and recidivism application as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Bonalumi Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a conviction for excessive sentencing and the application of recidivism, arguing the penalty was disproportionate. The court rejected these claims, stating that sentencing discretion belongs to the trial judge provided the reasoning is logical and sufficient, which it found to be the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Sentencing discretion is exclusive to the trial judge and immune from cassation review if the decision is based on sufficient and logical motivation regarding aggravating and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONALUMI MASSIMO nato a MILANO il 19/10/1975 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 4°'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1894/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato Bonalumi Massimo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.333,33 di multa. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per l'eccessività della pena e l'applicazione della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dalla medesima natura del precedente penale a suo carico e dalla condotta successiva al fatto. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il li re este