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Ordinanza — n. 38801/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38801/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38801/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFORTO ORAZIO nato a LUCERA il 18/03/1947 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 427/21 la Corte di appello di Milano, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato l'aumento di pena per la recidiva, dopo averne rivalutato la ricorrenza dei relativi presupposti, in conformità alle prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di rinvio ha adeguatamente valutato la sussistenza della recidiva e conseguentemente ha confermato la pena in aumento disposto dal primo giudice in misura inferiore a quella legale, trattandosi di recidiva specifica e reiterata.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38801/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 427/21 la Corte di appello di Milano, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato l'aumento di pena per la recidiva, dopo averne rivalutato la ricorrenza dei relativi presupposti, in conformità alle prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di rinvio ha adeguatamente valutato la sussistenza della recidiva e conseguentemente ha confermato la pena in aumento disposto dal primo giudice in misura inferiore a quella legale, trattandosi di recidiva specifica e reiterata.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente oltraggio alla corte confronto corresponsabilità della vittima conformità alle norme ambientali considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFORTO ORAZIO nato a LUCERA il 18/03/1947 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 427/21 la Corte di appello di Milano, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato l'aumento di pena per la recidiva, dopo averne rivalutato la ricorrenza dei relativi presupposti, in conformità alle prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di rinvio ha adeguatamente valutato la sussistenza della recidiva e conseguentemente ha confermato la pena in aumento disposto dal primo giudice in misura inferiore a quella legale, trattandosi di recidiva specifica e reiterata.

Quanto alla dedotta prescrizione del reato, il computo del ricorrente è manifestamente errato perché non tiene conto della riconosciuta sussistenza della recidiva specifica e reiterata e dei conseguenti aumenti di pena; in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, detta recidiva incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il PéS dente o Ann