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Ordinanza — n. 38797/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38797/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38797/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG GORGUI SALIOU nato il 03/05/2000 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 1965/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 14/09/2018, che ha condannato Niang Gorgui Saliou per i reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38797/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano soggiorno illegale espulsione nel diritto degli stranieri allontanamento revoca della nazionalità sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG GORGUI SALIOU nato il 03/05/2000 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1965/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 14/09/2018, che ha condannato Niang Gorgui Saliou per i reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

a) vizio di motivazione in merito all'accertamento della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

L'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta dal quantitativo e dalle altre modalità del fatto. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato la suddivisione in più dosi e le modalità del controllo, unitamente all'assenza di redditi leciti da lavoro per inferirne la prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Co iere estensore Il Prèsid nte