Ordinanza — n. 38796/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENGA ANNAMARIA nato a CAMOGLI il 03/01/1969 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 969/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna emessa nei confronti di Zenga Annamaria per il reato di cui all'art. 73 co.1 d.P.R. 309/90. Nel ricorso di Zenga si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 38796/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENGA ANNAMARIA nato a CAMOGLI il 03/01/1969 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 969/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna emessa nei confronti di Zenga Annamaria per il reato di cui all'art. 73 co.1 d.P.R. 309/90. Nel ricorso di Zenga si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
a) nella parte in cui ritiene sussistente la recidiva contestata trascurando che l'applicabilità della recidiva richiede una relazione qualificata fra i precedenti del reo e il nuovo reato. Il ricorso è inammissibile. Il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione dì nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato.
Si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341). Nel caso, in esame la Corte ha adeguatamente chiarito, le ragioni della maggiore pericolosità desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dai periodi di detenzione espiati negli intervalli di tempo decorsi rispetto ai fatti già giudicati a riscontro dell'attualità del giudizio di pericolosità. Quanto al trattamento sanzionatorio, si deve ricordare che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il C