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Ordinanza — n. 38793/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on drug trafficking conviction for alleged lack of motivation regarding drug destination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38793/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the appellate court lacked motivation regarding the finding that drugs were destined for third-party sale. The court rejected this, stating the appellate court correctly relied on intercepts and witness testimony to infer drug trafficking intent, a matter reserved for its exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning on factual findings and evidence evaluation is sound, logical, and based on correct inferences from the record, as such assessments fall within the exclusive competence of the court of second instance.

Parole chiave

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drug trafficking conviction lack of motivation appeal evidence evaluation competence inadmissible appeal drug destination inference scemata imputabilità verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 595 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
1318/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como emessa il 24/07/2020, che ha condannato Ghabi Saber per il reato previsto dagli artt. 81 cod. pen.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHABI SABER nato il 20/09/1979 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1318/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como emessa il 24/07/2020, che ha condannato Ghabi Saber per il reato previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

a) vizio di motivazione in merito all'accertamento della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

L'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta dal contenuto delle intercettazioni e dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli acquirenti. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato la rilevanza probatoria delle intercettazioni per inferirne la prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consi. liere estensore Il Pre94' nte Tfrs.Am. oso Angelot stanzo le