Cassation court dismisses appeal for calunnia conviction citing lack of specific sentencing justification and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the conviction for calunnia inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding the sentence. The appellant argued for a lighter penalty based on his age and mental state, but the court found the lower court's decision logically sufficient given the defendant's negative personality assessment and the severity of the false accusations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.; The determination of the penalty is reserved exclusively to the trial judge and is not subject to cassation review if the decision is supported by sufficient and logical reasoning, rendering appeals based on excessive sentencing or lack of specific mitigating circumstances inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVACCHINI FRANZ AGOSTINO nato il 10/11/1948 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 879/20 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Milano che ha condannato Giovacchini Franz Agostino per il reato di calunnia. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per l'eccessività della pena in considerazione delle condizioni psichiche dell'imputato e della sua età avanzata e per il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato gravato da numerose condanne e della gravità delle false accuse rivolte alla persona offesa. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il P sidente