Italian court dismisses appeal claiming vague reasoning, upholding appellate court's drug trafficking sentence reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dell'Olio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The appellant argued the appellate court lacked sufficient reasoning regarding the conviction for drug trafficking under Article 73 of the Penal Code. The court rejected this, noting the appellate judgment clearly addressed the defendant's conduct and the necessity of chemical analysis, rendering the appeal's criticism of motivation unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal challenging a judgment solely on grounds of vague or insufficient reasoning is inadmissible when the appellate court has provided a detailed and congruent factual reconstruction of the criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'OLIO ARMANDO ALESSIO nato a FOGGIA il 26/05/1990 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 723/21 la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena inflitta a Dell'Olio Armando Alessio con la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 07/07/20, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d. P.R. 309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:
a) vizio di motivazione senza ulteriori specificazioni. Il ricorso è inammissibile. La genericità dei motivi rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di appello, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti detenute dall'imputato e sulla superfluità nel caso di specie di una consulenza chimica ai fini dell'accertamento della tipologia di sostanza stupefacente.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consi re estensore Il Presi e