Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38788/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging fact-finding and evidence evaluation reserved to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38788/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by El Ghoudri Hafid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug transport, arguing violations of law regarding fact-finding, charge qualification, and sentencing mitigation. The court ruled that these grievances concern the reconstruction and evaluation of facts and evidence, which fall exclusively within the competence of the trial judge who provided adequate reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the reconstruction of facts or the evaluation of evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal fact-finding review evidence evaluation drug transport crime competence trial judge identificazione credibile documenti d'identità identità dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
1098/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 25/05/20, che ha condannato El Ghoudri Hafid per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
1098/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 25/05/20, che ha condannato El Ghoudri Hafid per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 114 cod. pen.
c) per l'esclusione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen..
art. 114 cod. pen
c) per l'esclusione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen..
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHOUDRI HAFID nato il 10/08/1986 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1098/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 25/05/20, che ha condannato El Ghoudri Hafid per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

a) violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'accertamento del fatto;

b) in merito alle ragioni della mancata qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90;

c) per l'esclusione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'identificazione dell'imputato quale autore del trasporto di un carico di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente (vedi pp.4-10 della sentenza impugnata). Ne discende anche l'inammissibilità degli altri motivi che ripropongono censure sempre in fatto, già adeguatamente respinte (vedi pp.10-11). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il C • liere estensore Il Pr9k1ente rdo Amoroso Angelf3 C stanzo — - DEP() S